Il documento è pubblicato in albo pretorio con delibera n.190 del 17 giugno 2020
A seguito della presentazione del logo ufficiale di Biella Città Creativa UNESCO, il Comune di Biella ha pubblicato nell’albo pretorio, con la delibera n.190 del 17 giugno 2020 della giunta comunale, la disciplina di utilizzo dello stesso.
Il Comune di Biella a riguardo del logo ufficiale “Biella Città Creativa UNESCO” ha approvato e sono perciò in vigore le seguenti regole di utilizzo:
1) l’utilizzo del logo è concesso solo al Comune di Biella per promuovere attività e partnership direttamente collegate all’attuazione degli obiettivi dell’UCCN. Gli organizzatori di eventi e progetti autorizzati dall’UNESCO ad utilizzare il logo non possono a loro volta autorizzare terze parti all’utilizzo dello stesso in nessuna forma;
2) l’uso del logo è regolato dalle “Linee Guida relative all’utilizzo del nome, dell’acronimo, del logo e del dominio internet UNESCO”, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2);
3) i documenti promozionali relativi ad eventi e progetti riportanti il logo “Biella City of Crafts and folk art” dovranno includere una dichiarazione del tipo “L’organizzatore è responsabile per la scelta e la presentazione di fatti ed opinioni nel presente documento, non impegnando pertanto l’Organizzazione UNESCO”;
4) il logo “Biella City of Crafts and folk art” non deve essere utilizzato a fini commerciali. La vendita di beni e servizi riportanti il logo è considerata un’attività commerciale, pertanto non è consentita.
Il logo del Terzo Paradiso (utilizzato in sede di candidatura) può, invece, essere rilasciato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE previa richiesta scritta al seguente indirizzo mail: biellacittacreativa@comune.biella.it. Sarà cura dell’ufficio Unesco del Comune di Biella, ricevuto il benestare di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, consentire l’utilizzo del logo stesso. In caso di riscontro positivo alla domanda formulata è fatto divieto di alterare in alcun modo la grafica e i caratteri del font originale.
In seguito si riporta il testo integrale delle “Linee guida relative all’utilizzo del nome, dell’acronimo, del logo e del dominio Internet UNESCO”.
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Le presenti disposizioni sono emanate in applicazione delle “Direttive concernenti l’utilizzo del nome,dell’acronimo, dell’emblema e del nome di dominio internet dell’UNESCO” approvate dalla Conferenza Generale dell’UNESCO nella sua 34ma sessione con la Risoluzione 34 C/86.
I. Nome, acronimo, logo e nome di dominio internet dell’Organizzazione.
I.1 Definizioni
Il nome ufficiale completo è: Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Questo nome può essere tradotto in tutte le lingue. L’acronimo è costituito dalle iniziali del nome completo in inglese: UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Esso può essere scritto in tutti i caratteri del mondo. L’emblema o logo viene utilizzato co-me simbolo ufficiale. Il nome di dominio internet dell’Organizzazione è « unesco.org ».
I.2 Protezione
Nella misura in cui il nome, l’acronimo e il logo dell’UNESCO sono stati notificati e accettati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, adottata nel 1883 e rivista a Stoccolma nel 1967, l’UNESCO ricorre ai sistemi nazionali degli Stati membri della Convenzione di Parigi per impedire l’uso del nome, acronimo o logo, laddove tale utilizzo induca falsamente ad una connessione con l’UNESCO.
L’UNESCO può adottare misure contro l’uso improprio del proprio nome o acronimo, così come del proprio nome di dominio Internet, ai sensi della politica uniforme di risoluzione delle controversie di Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), o in base alle procedure definite dalle autorità nazionali o da altri organismi competenti.
I.3 Diritti d’uso
Solo la Conferenza Generale e il Comitato Esecutivo, ovvero gli organi direttivi, il Segretariato e le Commissioni nazionali per l’UNESCO hanno il diritto di utilizzare il nome, l’acronimo, il logo e il nome di dominio Internet dell’UNESCO senza previa autorizzazione, fatte salve le norme stabilite dalle direttive.
I.4 Autorizzazione
L’autorizzazione all’uso del nome, dell’acronimo e del logo dell’UNESCO è una prerogativa della Conferenza Generale e del Comitato Esecutivo. In casi specifici, gli organi direttivi delegano il di-rettore generale e le Commissioni Nazionali per l’UNESCO ad autorizzare tale uso ad altri organismi. Tale potere di autorizzazione non può essere concesso ad altri organismi. Qualsiasi decisione che autorizzi l’uso del nome/acronimo/logo/nome di dominio dell’UNESCO si baserà sui seguenti criteri:
(i) pertinenza del fine del progetto rispetto agli obiettivi strategici e al programma dell’Organizzazione;
(ii) conformità con i valori, i principi e gli obiettivi costituzionali dell’UNESCO.
L’uso del nome/acronimo/logo/nome di dominio dell’UNESCO deve essere espressamente autorizzato in anticipo e per iscritto, e deve rispettare le condizioni e le procedure specificate, in particolare per quanto riguarda la presentazione visiva, la durata e lo scopo.
II. Forme di utilizzo.
II.1 Standard grafici di nome, acronimo e logo
Il logo UNESCO dovrebbe essere riprodotto secondo gli standard grafici elaborati dalla Segreteria Generale e non dovrebbe essere modificato. Ove possibile, il nome completo dell’Organizzazione (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) dovrebbe apparire sotto il logo nella lingua o nelle lingue del documento, in modo da affermare l’appartenenza dell’Organizzazione al sistema delle Nazioni Unite e i suoi campi specifici di competenza. Il logo dell’UNESCO può essere associato al logo o ai loghi di organi sussidiari, di programmi intergovernativi, di altre organizzazioni o di eventi specifici (logo collegato). Per rendere preciso e concreto il collega-mento con l’UNESCO, il logo collegato dovrebbe, ove possibile, includere una frase o un’indicazione di come l’organismo o l’evento in questione sia effettivamente collegato.
II.2 Registrazione e utilizzo dei nomi di dominio Internet
A livello internazionale
Tutte le estensioni generiche (gTLDs) devono essere collegate al solo nome del dominio internazionale attivo dell’UNESCO “unesco.org”. Il sito Internet di riferimento è gestito dalla Segreteria Generale. Solo un membro del personale debitamente autorizzato dal direttore generale può registrare nomi di dominio nell’ambito delle estensioni generiche esistenti o future.
A livello nazionale
Le estensioni nazionali (ccTLDs) offrono l’opportunità di evidenziare la presenza dell’UNESCO in ciascuna nazione. I nomi di dominio Internet dovrebbero essere, ove possibile, registrati sotto estensioni o sotto-estensioni nazionali dalle Commissioni Nazionali e rimandare al sito Internet della Commissione Nazionale, o al sito “unesco.org”, al fine di evitare la registrazione da parte di terzi.
Politica sui nomi di dominio combinati
Poiché le possibilità di registrazione di nomi di dominio Internet che associano le sei lettere del no-me dell’UNESCO a qualsiasi lettera o simbolo sono praticamente illimitate, l’Organizzazione non riconosce ufficialmente alcun sito che opera con tali nomi di dominio. Per fare riferimento ai siti Internet degli organismi o dei progetti collegati alla Segreteria o alla Commissione Nazionale, dovrebbero essere promosse pratiche consistenti nel fornire i nomi dei domini ufficiali. La Segreteria, la Commissione Nazionale o altri organi competenti adottano tutte le misure appropriate per impedire a terzi non espressamente autorizzati di registrare e utilizzare tali nomi di dominio combinati.
III. Ruolo degli organi direttivi e del direttore generale.
III.1 Ruolo degli organi direttivi
III.1.1 Autorizzazione
La Conferenza Generale e il Comitato Esecutivo autorizzano l’uso del nome, dell’acronimo e del logo dell’UNESCO per mezzo di risoluzioni e decisioni, in particolare nel caso di programmi inter-governativi, reti di programmi, organismi sotto l’egida dell’UNESCO, partner ufficiali, premi globali o regionali ed eventi speciali negli Stati membri. Gli organi direttivi dovrebbero assicurare che le loro risoluzioni e decisioni stabiliscano i termini dell’autorizzazione concessa, in conformità con le Direttive. Gli organi direttivi possono chiedere al direttore generale di presentare casi specifici di autorizzazione, e / o di presentare una relazione occasionale o regolare su casi specifici, in particolare per quanto riguarda la concessione di patrocini, partenariati e uso commerciale .
III.1.2 Protezione
Gli organi direttivi dovrebbero garantire che le norme che disciplinano i programmi intergovernativi, le reti di programmi e gli organismi sotto l’egida dell’UNESCO siano in armonia con queste direttive. In casi specifici, gli organi direttivi possono chiedere al direttore generale di monitorare il corretto uso del nome/acronimo/logo dell’UNESCO e di avviare procedimenti contro l’uso abusivo ove necessario.
III.2 Ruolo del direttore generale
III.2.1 Autorizzazione
Nel contesto dell’esecuzione del programma, solo il direttore generale è autorizzato ad approvare qualsiasi attività della Segreteria, comprese le attività inter-agenzia, la creazione di un logo specifico che dovrebbe sempre essere associato al logo dell’UNESCO. Il direttore generale ha il potere di autorizzare l’uso del nome/acronimo/logo dell’UNESCO, in particolare in relazione al patrocinio, alla nomina di ambasciatori di buona volontà e ad altre personalità che promuovono l’Organizzazione e i suoi programmi, come artisti per la pace o campioni dello sport, anche nell’ambito di accordi contrattuali e attività promozionali specifiche, a condizione che il beneficiario utilizzi una frase o un’indicazione su come tale attività sia collegata all’Organizzazione. Il direttore generale può decidere di sottoporre casi specifici di autorizzazione agli organi direttivi.
III.2.1.1 Criteri e condizioni per la concessione del patrocinio dell’UNESCO
Il patrocinio dell’UNESCO può essere concesso a vari tipi di attività, come opere cinematografiche e altre produzioni audiovisive, pubblicazioni, organizzazione di congressi, riunioni e conferenze, assegnazione di premi, e altri eventi nazionali e internazionali.
Criteri applicabili a tutte le attività patrocinate:
(i) Impatto: il patrocinio può essere concesso ad attività eccezionali che possono avere un impatto reale sull’istruzione, sulla scienza, sulla cultura o sulla comunicazione, e che possono migliorare in modo significativo la visibilità dell’UNESCO.
(ii) Affidabilità: deve essere garantita l’affidabilità degli organizzatori (esperienza professionale e reputazione, referenze, garanzie legali e finanziarie) e delle attività interessate (fattibilità politica, legale, finanziaria e tecnica).
Condizioni applicabili alla concessione del patrocinio:
(i) Il patrocinio dell’UNESCO è concesso per iscritto esclusivamente dal direttore generale.
(ii) Nel caso di attività nazionali, la decisione relativa alla concessione del patrocinio dell’UNESCO viene presa sulla base di consultazioni obbligatorie con la Commissione Nazionale dello Stato Membro in cui si svolge l’attività e con la Commissione Nazionale dello Stato Membro in cui l’organismo responsabile dell’attività è domiciliato.
(iii) L’Organizzazione e le Commissioni Nazionali UNESCO interessate devono essere in grado di partecipare attivamente alla preparazione e all’esecuzione delle attività in questione.
(iv) L’Organizzazione UNESCO deve avere un adeguato grado di visibilità, in particolare attraverso l’utilizzo del suo nome/acronimo/logo.
(v) Il patrocinio può essere concesso a singole attività o ad attività che si svolgono regolarmente. In quest’ultimo caso, la durata deve essere fissata e l’autorizzazione dev’essere rinnovata periodica-mente.
III.2.1.2 Accordi contrattuali
Qualsiasi accordo contrattuale tra la Segreteria e le organizzazioni esterne che implichi una connessione esplicita con tali organizzazioni (ad esempio, nel quadro di partenariati con il settore privato o la società civile, accordi di copubblicazione o coproduzione, oppure contratti con professionisti e personalità a supporto dell’Organizzazione) dovrà includere una clausola standard che stabilisce che qualsiasi uso del nome/acronimo/logo deve essere approvato precedentemente per iscritto. Le autorizzazioni concesse in base a tali accordi contrattuali devono essere limitate al contesto dell’attività designata.
III.2.1.3 Uso commerciale
La vendita di beni o servizi recanti il nome, l’acronimo, il logo o il nome di dominio internet dell’UNESCO principalmente a scopo di lucro è considerata “uso commerciale” ai fini delle diretti-ve. Qualsiasi uso commerciale del nome/acronimo/ logo/nome di dominio internet dell’UNESCO, da solo o nella forma di un logo collegato, deve essere espressamente autorizzato dal direttore generale, in base a un accordo contrattuale specifico.
III.2.2 Protezione
Il direttore generale assicura che i termini e le condizioni di patrocinio, la nomina di ambasciatori di buona volontà e altre personalità che promuovono l’Organizzazione, come artisti per la pace o campioni dello sport, nonché gli accordi contrattuali e le partnership con organizzazioni esterne, siano in in linea con le direttive. Il direttore generale è responsabile dell’istituzione di procedimenti in ca-so di uso o registrazione a livello internazionale non autorizzati del nome/acronimo/logo/nome di dominio internet dell’UNESCO in estensioni generiche (gTLDs).
IV. Ruolo degli Stati Membri e delle loro Commissioni Nazionali.
IV.1 Organismi competenti
Le Commissioni Nazionali per l’UNESCO, tranne nei casi in cui un altro organo sia stato designato dagli Stati Membri, sono gli organismi competenti a trattare le questioni relative all’uso a livello nazionale del nome/acronimo/logo/nome di dominio internet dell’UNESCO in estensioni o sottoestensioni nazionali (ccTLDs), in conformità con le leggi nazionali.
IV.2 Diritti d’uso
Le Commissioni Nazionali hanno il diritto di utilizzare il nome, l’acronimo e il logo dell’UNESCO in conformità con queste direttive. In tal caso, il nome/acronimo/logo dell’UNESCO sono sempre associati al proprio nome e, se lo desiderano, al loro logo specifico. L’uso da parte delle Commissioni Nazionali del logo dell’UNESCO è fortemente incoraggiato.
IV.3 Autorizzazione
Nel quadro dei programmi intergovernativi, delle reti di programmi o associazioni per il movimento dell’UNESCO, le Commissioni Nazionali, in conformità con il loro ruolo di organi di collegamento, hanno il diritto di autorizzare l’uso del nome/acronimo/logo dell’UNESCO, ma solo sotto forma di logo collegato – che deve specificare l’identità del programma in questione e deve pertanto essere conforme ai regolamenti specifici di determinate entità, reti o programmi. Nel concedere il proprio patrocinio alle attività nazionali, le Commissioni Nazionali possono autorizzare le organizzazioni che lavorano nei campi di competenza dell’UNESCO a utilizzare il nome/acronimo/logo dell’UNESCO sempre in associazione con il nome proprio delle Commissioni Nazionali e, se lo desiderano, il proprio logo , secondo le disposizioni del precedente punto IV.2. Lo stesso vale per gli accordi contrattuali e le attività promozionali che vengono svolte a proprio nome, a livello nazionale. Le Commissioni Nazionali possono stabilire termini e / o condurre revisioni periodiche relative alle autorizzazioni precedentemente concesse. Le Commissioni Nazionali hanno il diritto di revocare le lo-ro autorizzazioni.
IV.4 Protezione
Le Commissioni Nazionali, o gli altri organismi designati conformemente al precedente punto IV.1, sono responsabili delle conseguenze derivanti dalle autorizzazioni concesse. Per garantire il rag-giungimento degli obiettivi di queste Linee Guida, devono essere prese in considerazione le disposizioni delle legislazioni nazionali e le norme della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. La Segreteria UNESCO e gli Stati Membri, attraverso le loro Commissioni Nazionali o gli altri organismi designati, dovrebbero cooperare strettamente al fine di prevenire qualsiasi uso non autorizzato del nome, dell’acronimo, del logo o del nome di dominio internet dell’UNESCO a livello nazionale, in collegamento con gli organismi nazionali competenti ed in linea con queste direttive.
V. Modifica delle direttive.
Queste Linee Guida possono essere modificate solo dalla Conferenza Generale.